Condominio Assicurato


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Notizie Utili

La Riforma del Condominio diviene legge.

Dopo oltre 70 anni viene aggiornato il codice civile sul Condominio con tante novità e modifiche.
Per l'Amministratore, disposte maggiori responsabilità e sanzioni (aumentate le casistiche per la sua revoca giudiziaria), ma anche più potere e un maggior riconoscimento alla professione (disposti requisiti minimi per divenire Amministratori di Condominio). Disciplinato il Bilancio di Condominio e aumentata a 2 anni la durata dell'incarico dell'Amministratore.

Per i condòmini, eliminati i vincoli di tenuta degli animali domestici in casa, disposto il diritto di distacco unilaterale dal Centralizzato, evidenziato il potere di controllo sull'attività dell'Amministratore.

Relativamente alla disciplina delle parti comuni, si rileva la possibilità di comminare sanzioni ai condòmini che violano il Regolamento, che vanno dai 200,00 agli 800,00 euro.

Per le Assemblee, diminuite alcune maggioranze deliberative e sancito il divieto di delegare l'Amministratore.



Responsabilità del condominio per l’evasione fiscale dei suoi fornitori

L’ART. 13 ter della legge 134/2012 del 7 agosto 2012 ha introdotto la responsabilità solidale del committente in ordine al mancato versamento da parte dell’appaltatore e/o del subappaltatore del corrispettivo dallo stesso dovuto all’Erario per ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’Imposta sul Valore Aggiunto dovute in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto. Il Committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte dello stesso della documentazione attestante l’avvenuto pagamento dei versamenti dovuti alla data del pagamento stesso. Il Committente può sospendere il pagamento sino alla esibizione della suddetta documentazione. L’inosservanza delle modalità di pagamento da parte del Committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 200.000,00 se gli adempimenti non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore Detta normativa si applica a tutti gli appalti rilevanti ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto. In attesa di una circolare esplicativa da parte dell’Agenzia delle Entrate ne consegue una ulteriore incombenza per l’amministratore di condominio che ad ogni pagamento di fattura della ditta di pulizie o di altro servizio dovrà allegare la documentazione comprovante i pagamenti effettuati dalla ditta stessa.


Detrazione 50% per il condominio, quali documenti conservare?

La detrazione Irpef del 50% per lavori di ristrutturazione edilizia, che a giugno tornerà al 36%, è fruibile anche dal condominio per lavori che interessano parti comuni. Ma quali sono i documenti che devono essere conservati?
Detrazione 50 tornerà al 36%: c’è tempo fino al 30 giugno 2013
Il Decreto sviluppo 2012 ha innalzato la quota i di detrazione Irpef per lavori di ristrutturazione edilizia, dal 36 al 50%, e logicamente anche il tetto massimo di spesa agevolabile, da 48mila a 98mila euro. Il tutto per un tempo limitato che sta per scadere, ossia entro il 30 giugno 2013. Dopodichè la detrazione 50% tornerà ad essere detrazione 36%. Ebbene, chi intenda sostenere spese di tal genere, si deve perciò affrettare. Tra questi soggetti che possono fruire della detrazione 50% vi è anche il condominio, recentemente oggetto di una riforma epocale, che si attendeva da anni.
Detrazione 50% e condominio: i documenti da farsi rilasciare
Ebbene, la detrazione Irpef in tal caso è fruibile per lavori di ristrutturazione edilizia che hanno interessato parti comuni dell’edificio. Ma dal punto di vista burocratico, considerato il tempo dei controlli fiscali continui in nome della lotta all’evasione, è bene ricordare quali documenti è necessario farsi rilasciare dall’amministratore. Viene in aiuto un documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate, la circolare del 1° giugno 1999, n. 122/E, in base alla quale il condomino può fruire della detrazione Irpef per le spese sostenute per i lavori di ristrutturazione edilizia, se in possesso della certificazione dell’amministratore del condominio che attesti:
- di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione medesima;
- di essere in possesso della documentazione originale;
- la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.


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